Fatto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere dipendenti diretti di (omissis) nato a (omissis) il (omissis).
Il Ministero si e’ costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’improcedibilita’ della domanda per mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all’art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; nel merito, l’infondatezza della domanda per la cd. Grande naturalizzazione brasiliana e chiedendo la compensazione delle spese.
******
Preliminarmente, in rito, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilita’, proponibilita’ o ammissibilita’ della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilita’, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev’essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell’improcedibilita’. Inoltre poiche’ le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilita’ o di ammissibilita’, come gia’ evidenziato, costituiscono una deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, con la cd. grande naturalizzazione del 1889-1891 il governo provvisorio della Repubblica brasiliana, nel 1889, decreto’ che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre di quell’anno, salva dichiarazione in contrario da rendersi nella rispettiva municipalita’ entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quel decreto.
Tale norma che, d’imperio, imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi, deve essere necessariamente posta in stretta correlazione con l’art. 11 del Codice civile del 1865 all’epoca vigente e cio’ perche’ secondo le norme del diritto internazionale le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume; l’art. 11 del Codice civile del 1865, al comma 2, prevede che la cittadinanza si perde da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero.
In tema di cittadinanza, l’acquisto della cittadinanza straniera, non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero se verificatosi senza il concorso della volonta’ dell’interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.
Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino che puo’ perdersi solo per rinuncia.
Ne consegue che dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non ne puo’ discendere l’automatica perdita della cittadinanza italiana.
Il difetto di dichiarazione contraria all’accettazione della cittadinanza brasiliana non soltanto era da ritenersi inefficace a provare la rinunzia alla nazionalita’ di origine, “ma violava altresi’ la liberta’ di scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l’espressione positiva di voler abbandonare l’antica cittadinanza ed acquistarne una nuova”.
Ne’ contraddice a cotesta teoria la possibilita’ di aversi nel medesimo tempo una duplice nazionalita’, essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranita’, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio. Per le quali cose avendo la impugnata sentenza esaminato e deciso questo solo punto, se cioe’ la legge del Brasile, in tema di cittadinanza, avesse potuto derogare al codice civile italiano, le doglianze dei ricorrenti non hanno fondamento, e quindi vanno respinte” (Cass. Napoli, 5 ottobre 1907, cit.)
In linea di continuita’ con il Codice civile del 1865, l’art. 8 della L. 555/1912 ha chiaramente posto in evidenza come l’acquisto o la perdita della cittadinanza sia conseguenza diretta ed imprescindibile di un atto consapevole e volontario dell’interessato.
Infine, con riferimento al certificato negativo di naturalizzazione, vanno esaminati due aspetti: preliminarmente va rilevato che la mancata trascrizione della naturalizzazione nei registri di cittadinanza da parte del Ministero della Giustizia Brasiliano ha efficacia meramente dichiarativa con valenza negativa, nel senso che l’atto o il fatto non iscritto si da’ per non noto a tutti con possibilita’ di prova contraria; va poi rilevato che il cd. principio di non contestazione, di cui all’articolo 115 c.p.c., impone al convenuto/resistente di prendere posizione nell’atto di costituzione sui fatti posti dall’attore/ricorrente a fondamento della domanda, facendo della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovra’ astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovra’ ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti.
Alla luce di quanto sopra esposto, in ragione sia della mancata contestazione che della mancata prova contraria, ne discende che al certificato negativo di naturalizzazione non possa darsi altro significato che quello da esso emergente.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che l’avo comune non e’ stato mai naturalizzato e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai figli che l’avevano tramessa a loro volta ai loro discendenti.
E dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l’accertamento della cittadinanza italiana, poiche’ i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell’avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l’acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all’entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l’accoglimento dell’istanza e’ frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia nell’anno 2017 i ricorrenti hanno presentato al Consolato generale d’Italia a Curitiba la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti – in linea diretta-di cittadino italiano. L’istanza e’ stata regolarmente accettata, protocollata dallo stesso Consolato, senza formulare successivamente alcuna osservazione. Ebbene la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il Consolato Generale d’Italia interpellato – voce “Lista d’attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, con risposta del 17 dicembre 2018, a quella data aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2015; dall’esame dei documenti prodotti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un’assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell’Autorita’ consolare, della richiesta presentata dagli attori.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformita’ al principio di’ ragionevole durata del processo. L’incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all’interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell’interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l’interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l’art. 3 DPR n. 362/1994 prevede che l’amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l’adozione da parte del Ministero dell’interno dei provvedimenti conseguenti.
La novita’ e la complessita’ della questione trattata giustificano peraltro la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale,
accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara che (omissis) nato a (omissis) il (omissis) nata a (omissis) il (omissis) sono cittadini italiani;
ordina al Ministero dell’interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorita’ consolari competenti;
Compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 23/04/2020