PER DISCENDENZA (IURE SANGUINIS)
LINEA PATERNA:
In base alla l. 555/1912 la cittadinanza per via paterna è riconosciuta al discendente del cittadino italiano, a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, il cittadino e la cittadina straniero/a può ottenere la cittadinanza italiana se dimostra di avere un avo italiano (maschio) senza limiti generazionali.
E’ necessario presentare domanda al Consolato italiano.
RITARDI DEL CONSOLATO:
In alcuni paesi il numero di domande è molto elevato e quindi i tempi della burocrazia sono lunghissimi. Può accadere che gli appuntamenti per la cittadinanza siano fissati a distanza di molti anni.
In questi casi è possibile ottenere la cittadinanza rivolgendosi direttamente ai Tribunali Italiani senza attendere i tempi del Consolato.
LINEA MATERNA:
Il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per linea materna si è affermato solo dal 1 gennaio 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione italiana, che ha sancito l’uguaglianza tra i sessi.
Per i discendenti da cittadina italiana (ava femmina) nata dopo il 1 gennaio 1948 che vogliano ottenere la cittadinanza Italiana per derivazione materna, sarà sufficiente presentare una domanda presso il Consolato italiano. Anche in questo caso, laddove vi siano ritardi del Consolato, si potrà ottenere la cittadinanza italiana attraverso un ricorso presso i Tribunali Italiani.
Per i discendenti da cittadina italiana (ava femmina) nata prima del 1 gennaio 1948, in assenza di una norma specifica, sarà possibile comunque ottenere la cittadinanza italiana, attraverso un ricorso al Tribunale Italiano, per ottenere una sentenza dichiarativa dello status di cittadino italiano.


